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Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11 ottobre 2010

Art. 8
- Stampa e vidimazione dei fogli per le firme
1. Per la raccolta delle firme, relative all’iniziativa dichiarata procedibile, sono utilizzati fogli di carta vidimati; ciascuno di essi riporta in epigrafe il testo della proposta di legge e la relazione illustrativa. Se il testo supera le tre facciate di ogni foglio, esso è riprodotto in un foglio a sé stante, unito a quello usato per la raccolta delle firme in modo da non poterne essere disgiunto ed è vidimato contemporaneamente a quello.
2. I fogli possono essere stampati a cura e spese del Consiglio regionale. A tal fine, i promotori presentano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale una richiesta scritta contenente il numero dei fogli richiesti, il testo della proposta e la relazione illustrativa da riprodurre sui fogli stessi.
3. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli. Il numero dei fogli complessivamente richiesti non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste dall’articolo 5.
4. I fogli sono vidimati dal responsabile del procedimento o da funzionari da lui delegati con l’apposizione del timbro, della data e della firma.
5. I fogli stampati e vidimati sono forniti dal Consiglio regionale entro dieci giorni lavorativi (8)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 21.

dalla richiesta di cui ai commi 2 e 4.
6. I fogli stampati a cura dei promotori possono essere vidimati:
a) presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari;
b) presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
7. La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, non può essere presentata su fogli vidimati da oltre centottanta giorni.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71 , art. 5.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 19.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 20.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 21.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.