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Legge regionale 20 settembre 2010, n. 49

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 20 settembre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”);


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 12 della l.r. 82/2009 prevede che le strutture, i soggetti pubblici ed i soggetti privati convenzionati debbano presentare dichiarazione sostituiva ai fini dell’accreditamento entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo;


2. Ne consegue che entro tale data i sopraccitati soggetti devono essere in grado di dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti;


3. Ad una attenta valutazione risulta che esistono strutture e soggetti pubblici e privati che possono non essere in grado di acquisire nel termine prescritto la totalità dei requisiti che la legge ed il regolamento attuativo richiedono;


4. La Regione Toscana vuole dare quindi la possibilità, per chi non fosse in possesso di tutti i requisiti previsti, di presentare al comune un piano di adeguamento in cui indicare i tempi che saranno necessari per completare l’acquisizione dei requisiti normativamente richiesti;


5. Per evitare eccessive dilazioni temporali del processo di accreditamento è previsto sia il termine del 31 dicembre 2010, entro il quale presentare il piano di adeguamento, sia il termine di centottanta giorni dalla presentazione del piano stesso, per completare l’acquisizione dei requisiti prescritti;


6. Si prevede inoltre che, nel caso in cui venga presentato il piano di adeguamento, le convenzioni siano prorogate fino al termine previsto dal piano stesso per l’acquisizione dei requisiti prescritti;


7. Al fine di assicurare un’efficace ed uniforme attuazione del sistema di accreditamento nel territorio regionale è istituita presso la Giunta regionale una commissione tecnica regionale con funzioni di monitoraggio sull’attuazione della legge e di definizione di eventuali proposte di miglioramento alla Giunta regionale;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.