Menù di navigazione

Legge regionale 20 settembre 2010, n. 49

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 20 settembre 2010

Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente:
1 bis. Le strutture ed i soggetti di cui al comma 1, che non siano in possesso della totalità dei requisiti prescritti, ma dimostrano di avere avviato il percorso per l’attuazione della legge, ne danno comunicazione al comune nel termine di cui al comma 1 e presentano un piano di adeguamento, contenente l’indicazione dei tempi necessari per acquisire tutti i requisiti richiesti con specifica dei relativi stati di avanzamento, entro il 31 dicembre 2010.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 12 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente:
1 ter. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 bis, non può prevedere per la sua completa realizzazione un termine superiore a centottanta giorni dalla data di presentazione del piano stesso.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.