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Legge regionale 5 agosto 2010, n. 47

Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 9 agosto 2010





PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);


Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 47 (Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica);


Vista la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 8 (Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione del territorio, si intende procedere alla predisposizione di un testo unico di riordino generale della materia relativa alla difesa del suolo, nell’ambito del quale provvedere anche alla rivisitazione della disciplina dei consorzi di bonifica, che ne sono parte integrante, anche secondo gli indirizzi dell’intesa Stato-Regioni del settembre 2008;


2. Nelle more dell’approvazione del testo unico di cui al precedente capoverso, occorre dettare una disciplina transitoria per i consorzi di bonifica regionali, che garantisca nel contempo:


a) il funzionamento dei consorzi, che costituiscono soggetto essenziale nella gestione del territorio, con particolare riferimento alla difesa dal rischio idraulico ed idrogeologico;


b) il risparmio e la razionalizzazione della spesa, bloccando l’effettuazione di procedure elettorali per l’elezione di organi che saranno oggetto, a breve, di una nuova disciplina.


3. Si pone pertanto la necessità di bloccare le procedure elettorali che alcuni consorzi, prossimi alla scadenza, hanno già avviato al fine di consentire l’insediamento dei propri organi non oltre il 1° ottobre 2010, come previsto dalla l.r. 8/2010 ;


4. Occorre altresì bloccare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi di tutti quei consorzi che saranno in scadenza fino all’approvazione del testo unico di riordino e comunque fino al 31 dicembre 2011;


5. Al fine di garantire la gestione amministrativa e programmatica e la prestazione dei servizi, è stata individuata la soluzione di sostituire gli organi di governo scaduti, attribuendo ai rispettivi presidenti uscenti le funzioni di commissario straordinario;


6. Per i consorzi che sono retti da una commissione provvisoria di amministrazione e da un commissario straordinario ai sensi degli articoli 52 e 30 della l.r. 34/94 , la legge prevede disposizioni che tengono conto della loro specificità.


Approva la seguente legge


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 2 7 dicembre 2011, n. 66 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r . 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 2 7 dicembre 2011, n. 66 , art. 57.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.