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Legge regionale 5 agosto 2010, n. 47

Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 9 agosto 2010

Art. 3
- Disposizioni relative ai Consorzi di bonifica Padule di Fucecchio, Toscana centrale e Val di Chiana Aretina
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalle loro funzioni:
a) il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio;
b) la consulta del Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale;
c) la commissione provvisoria del Consorzio di bonifica Val di Chiana Aretina.
2. All’amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, in qualità di commissario straordinario, provvede:
a) per il Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio, il presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per il Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale, il commissario straordinario nominato dalla provincia ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).
c) per il Consorzio di bonifica Val di Chiana Aretina, il presidente della commissione provvisoria nominato dalla provincia ai sensi dell’articolo 52 della l.r. 34/1994 .

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 2 7 dicembre 2011, n. 66 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r . 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 2 7 dicembre 2011, n. 66 , art. 57.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.