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Legge regionale 5 agosto 2010, n. 47

Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 9 agosto 2010

Art. 2
- Disposizioni sugli organi dei consorzi di bonifica regionali
1. Nelle more dell’approvazione del testo unico di cui all’articolo 1, salvo quanto previsto al comma 2, gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza entro il 31 dicembre 2012 (2)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 56.

cessano alla data della scadenza e non sono rinnovati.
2. I collegi dei revisori dei conti in carica nei consorzi di bonifica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all’approvazione della legge di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.(2)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 56.

3. Salvo quanto previsto all’articolo 3, le funzioni degli organi cessati dei consorzi di bonifica sono svolte dal presidente del consorzio di bonifica uscente in qualità di commissario straordinario.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 2 7 dicembre 2011, n. 66 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r . 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 2 7 dicembre 2011, n. 66 , art. 57.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 57.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.