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Legge regionale 21 giugno 2010, n. 38

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 giugno 2010

Art. 1
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituita dalla seguente:
b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione;
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 le parole: “
, lettere b) e c)
” sono abrogate.
3. Al comma 4 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 le parole: “
, lettere b) e c)
” sono abrogate.
4. Il comma 6 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
6. Il trattamento economico, normativo e disciplinare del personale di cui al comma 1, è disciplinato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili.
”.
5. Dopo il comma 8 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
8 bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 8, 10 e 12.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.