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Legge regionale 11 maggio 2010, n. 36

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 14 maggio 2010




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 14 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 1/2009 , all’articolo 50, disciplina l’organizzazione delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e all’articolo 51, disciplina le modalità di costituzione e di risoluzione del rapporto di lavoro dei responsabili di dette strutture e definisce i criteri di riferimento per la determinazione del trattamento economico spettante agli stessi;


2. Nell’attuale fase di avvio della nuova legislatura regionale e di nuova costituzione delle strutture di cui sopra, risulta opportuno modificare i criteri relativi alle modalità di costituzione delle suddette strutture, nonché i criteri per la determinazione del trattamento economico spettante ai loro responsabili, nell’ottica di perseguire una razionalizzazione della spesa.


Approva la presente legge

Art. 1
1. Al comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), dopo le parole: “
Il responsabile delle strutture di supporto
” sono inserite le seguenti: “
del Presidente del Consiglio, dei vicepresidenti e del Portavoce dell’opposizione,
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
2 bis. Il responsabile delle strutture di supporto dei segretari dell’Ufficio di presidenza, può essere scelto fra i soggetti indicati al comma 2 limitatamente, nel caso delle lettere a) e b), al personale appartenente alla categoria D o corrispondente.
”.
Art. 2
1. Il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
6. Per i responsabili degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei vicepresidenti e del Portavoce dell’opposizione, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all’articolo 20 della l.r. 4/2008.
”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
6 bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 le parole: “
di cui all’articolo 50, comma 1
” sono sostituite dalle parole: “
di cui all’articolo 50, comma 2,
”.
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
7 bis. Ai soggetti di cui all’articolo 50, comma 2 bis, è corrisposto mensilmente, per tutta la durata dell’assegnazione, lo specifico emolumento di cui all’articolo 54.
”.
Art. 3
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.