Menù di navigazione

Legge regionale 11 maggio 2010, n. 36

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 14 maggio 2010

Art. 2
1. Il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
6. Per i responsabili degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei vicepresidenti e del Portavoce dell’opposizione, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all’articolo 20 della l.r. 4/2008.
”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
6 bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 le parole: “
di cui all’articolo 50, comma 1
” sono sostituite dalle parole: “
di cui all’articolo 50, comma 2,
”.
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
7 bis. Ai soggetti di cui all’articolo 50, comma 2 bis, è corrisposto mensilmente, per tutta la durata dell’assegnazione, lo specifico emolumento di cui all’articolo 54.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.