Menù di navigazione

Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9

Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 5
- Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente
1. La rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente è costituita dall’insieme delle postazioni individuate ai sensi del comma 3; essa costituisce parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla normativa regionale in materia di società dell’informazione e di sistema informativo ed è conforme alle disposizioni ed agli standard tecnologici e informativi di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
2. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono utilizzate per la misurazione dei livelli di concentrazione di specifici inquinanti ai fini della gestione regionale della qualità dell’aria ambiente, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 155/2010. (17)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 129.

3. La Giunta regionale individua, previa acquisizione del parere tecnico dell’ARPAT (41)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 38.

, le postazioni di rilevamento della qualità dell’aria ambiente che costituiscono la rete regionale di rilevamento, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di valutazione e misurazione della qualità dell’aria ambiente.
4. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono gestite dalla Regione che si avvale dell’ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 30/2009 .
6. I dati acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento sono raccolti dall’ARPAT e gestiti nell’ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all’articolo 19 della l.r. 30/2009 .
6 bis. La Regione provvede altresì alla gestione anche delle postazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), non facenti parte delle rete regionale di rilevamento. (42)

Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 38.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 art. 125.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto abrogato conl.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 126.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 128.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 129.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 131.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 133.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 134.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.