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Legge regionale 3 marzo 2010, n. 28

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto della legge
chudere cartella CAPO II - Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali
Art. 2 - Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi
Art. 3 - Procedure per l’approvazione dei piani stralcio
Art. 4 - Disposizioni per le aree sensibili. Aggiornamento dei piani stralcio
Art. 5 - Potere di vigilanza della Giunta regionale
Art. 6 - Esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale
Art. 7 - Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di un commissario
Art. 8 - Autorizzazioni
chudere cartella CAPO III - Disposizioni acceleratorie per l’attuazione delle misure straordinarie
Art. 9 - Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante
Art. 10 - Varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio
Art. 11 - Conferenza per l’acquisizione degli atti preordinati alla realizzazione degli interventi
Art. 12 - Concessione di contributi regionali
chudere cartella CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
Art. 13 - Modifiche all’articolo 24 della l.r 20/2006
Art. 14 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2006
Art. 15 - Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006
chudere cartella CAPO V - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 16 - Inserimento dell’articolo 20 ter della l.r. 25/1998
chudere cartella CAPO VI - Norme finali
Art. 17 - Norma finanziaria
Art. 18 - Durata della legge

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.