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Legge regionale 3 marzo 2010, n. 28

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c) e l’articolo 44 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;


Considerato quanto segue:


1. Sono presenti in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti, che non risultano ancora sottoposti a trattamento secondario o per cui detto trattamento non risulta correttamente dimensionato;


2. Il mancato adeguamento degli impianti di depurazione o il mancato collettamento delle acque reflue urbane ad impianti di depurazione determina, in alcuni casi, il superamento dei valori limite di emissione previsti dall’allegato 5 alla Sito esternoparte III del d.lgs.152/2006 ;


3. Il superamento dei valori limite indicati al punto 2, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, e, ove tale situazione si protragga nel tempo, determina condizioni di non autorizzabilità degli scarichi interessati;


4. È necessario prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi, assicurando la vivibilità dei centri abitati interessati;


5. La competenza relativa alla redazione ed approvazione del programma degli interventi del servizio idrico integrato, tra cui sono da annoverare gli impianti di depurazione, appartiene alle autorità di ambito territoriale (AATO), mentre la realizzazione degli stessi compete al gestore, secondo quanto previsto nella convenzione da questo stipulata con l’AATO di riferimento ai sensi dell’Sito esternoarticolo 151 del d.lgs. 152/2006 ;


6. È necessario che le AATO procedano con la massima tempestività all’approvazione di un piano stralcio del piano d’ambito, al fine di assicurare la più celere realizzazione di tutti gli interventi indifferibili ed urgenti, necessari per l’adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane con priorità per le situazioni a più alta criticità sanitaria e di igiene pubblica;


7. Gli interventi di cui al punto 6, devono essere programmati tenendo conto della necessità di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’Sito esternoarticolo 121 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di gestione di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dall'Sito esternoarticolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13 , oltre che l’obiettivo di cui all’Sito esternoarticolo 106, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e a tal fine si assegnano alle AATO termini precisi per effettuare le opportune verifiche ed eventualmente integrare i piani stralcio con l’inserimento degli ulteriori interventi necessari;


8. È necessario porre in essere tutte le possibili azioni per assicurare la realizzazione degli interventi contenuti nei piani stralcio, prevedendo in particolare:


a) l’attribuzione alla Giunta regionale di poteri di vigilanza sulla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché di impulso e coordinamento dei soggetti interessati alla realizzazione degli stessi;


b) l’attribuzione alla Giunta regionale di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione, nei tempi stabiliti, dei piano stralcio da parte delle AATO;


c) la nomina di un commissario ad acta per la sostituzione degli organi inadempienti delle AATO, in caso di mancato espletamento, nei tempi stabiliti, degli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi.


9. Data la straordinarietà della situazione ed in considerazione del fatto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione in tempi celeri degli interventi di cui si tratta, non risultano disponibili attraverso il solo gettito tariffario, si rende necessario un concorso finanziario aggiuntivo della Regione da escludere dal computo della tariffa;


10. Occorre prevedere che le province, enti competenti al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di cui si tratta ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 , possano rilasciare autorizzazioni provvisorie, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle acque reflue urbane, in considerazione del fatto che la chiusura degli scarichi può determinare situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica;


11. Al fine di garantire la tempestiva esecuzione degli interventi contenuti nei piani stralcio, la presente legge contiene disposizioni acceleratorie, anche in deroga alle procedure ordinarie, che pongono, tra l’altro, in capo all’ AATO, le competenze relative all’approvazione dei progetti degli interventi e quelle espropriative;


12. Per le finalità indicate al punto 11, nei casi in cui la realizzazione dell’intervento richieda una variante agli strumenti della pianificazione territoriale, occorre prevedere una riduzione dei termini per la conclusione dell’accordo di pianificazione di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


13. Per limitare nel tempo gli effetti delle misure straordinarie e derogatorie è necessario individuare un termine di vigenza delle disposizioni contenute nei capi I, II e III;


14. È opportuno prevedere una dilazione dei tempi previsti dalle norme transitorie della l.r. 20/2006 per l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e contaminate e una semplificazione e snellimento dei procedimenti autorizzativi;


15. La presente legge, inoltre, prevede il differimento dei termini previsti dalla l.r. 20/2006 per la predisposizione dei programmi degli interventi relativi, rispettivamente, agli scaricatori di piena ed alle condotte bianche, nonché agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente. Ciò perché si è posta la necessità di rivalutare i termini originariamente previsti in considerazione della complessità tecnica del contenuto dei suddetti programmi ed al fine di renderne coerente la tempistica con quella prevista dai piani stralcio per gli interventi più urgenti;


16. Allo scopo di semplificare e snellire le procedure di approvazione dei programmi di interventi relativi agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente, viene eliminato il parere dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), anche in considerazione del fatto che tale tipo di attività non è più pienamente coerente con il ruolo istituzionale dell’Agenzia, così come risultante dalla legge regionale 22 gennaio 2009 n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”). Rimangono invece confermate in capo all’ARPAT le attività di controllo e supporto tecnico scientifico agli enti titolari di funzioni amministrative e autorizzative in materia di scarichi civili e industriali e relativi impianti, come previsto nello schema della carta dei servizi e delle attività di cui all’allegato A alla l.r. 30/2009 ;


17. Sempre con riferimento agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente, si prevede la possibilità che i relativi interventi si concludano anche successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2015, a condizione che tale differimento non pregiudichi, in considerazione della minor rilevanza dello scarico, il raggiungimento dell'obiettivo di qualità del corpo idrico interessato. Peraltro, la possibilità di posticipare l'esecuzione di questi interventi, consente di realizzare economie e liberare risorse nel breve e medio periodo da utilizzare per l'inserimento nei piani stralcio di ulteriori interventi strategici;


18. Si rende infine necessario modificare la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), al fine di inserire un articolo che disciplini, in presenza di un vuoto normativo a livello nazionale, la gestione delle acque di miniera che, a seguito della cessazione dell’attività estrattiva, non risultano assimilabili alle acque reflue industriali;


19. A seguito della cessazione della concessione, le acque di miniera devono essere prioritariamente destinate al riutilizzo, laddove tecnicamente possibile, e a tal fine si prevede che il concessionario sia tenuto ad effettuare, oltre alla caratterizzazione e alla valutazione degli effetti prodotti sul reticolo idrografico interessato, uno studio di fattibilità per il recupero ed il riutilizzo di tali acque;


20. Poiché, per la sicurezza dei siti ove si è svolta l’attività estrattiva è necessario assicurare il deflusso delle acque di miniera, la presente legge prevede che, nelle more dello svolgimento delle indagini di cui al punto 17 e della realizzazione degli interventi preordinati al riutilizzo, tali acque continuino ad essere immesse nel corpo idrico ricettore con il costante monitoraggio delle matrici ambientali interessate;


Si approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Abrogato.
CAPO II
Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali
Art. 2
Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi (6)

Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Abrogato.
Art. 3
Procedure per l’approvazione dei piani stralcio (6)

Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Abrogato.
Art. 4
Disposizioni per le aree sensibili. Aggiornamento dei piani stralcio (6)

Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Abrogato.
Art. 5
Potere di vigilanza della Giunta regionale (6)

Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Abrogato.
Art. 6
Esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale (6)

Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Abrogato.
Art. 7
Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di un commissario (6)

Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Abrogato.
Art. 8
Abrogato.
CAPO III
Disposizioni acceleratorie per l’attuazione delle misure straordinarie
Art. 9
Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante (6)

Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Abrogato.
Art. 10
Varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio (6)

Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Abrogato.
Art. 11
Conferenza per l’acquisizione degli atti preordinati alla realizzazione degli interventi (6)

Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Abrogato.
Art. 12
Abrogato.
CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
Art. 13
1. L’articolo 24 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti
1. Gli scarichi di AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati all’esercizio fino al termine del procedura autorizzativa di cui al presente articolo. Si ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i titolari degli scarichi di AMPP presentano richiesta di autorizzazione all’amministrazione competente entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13.
3. I titolari di scarichi di AMPP che risultino già titolari di eventuali autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento possono presentare richiesta di autorizzazione all’amministrazione competente anche successivamente al termine di cui al comma 2 contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni esistenti nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 13.
4. L’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prescrivendo i tempi massimi per la realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all’articolo 8, comma 5.
5. Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un’autorizzazione allo scarico in essere per altre acque, l’amministrazione competente provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l’autorizzazione di cui al presente articolo con quella in essere.
6. Agli scarichi di AMC di cui all’articolo 8, si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo.
”.
Art. 14
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole “
Entro trecentossessantacinque giorni
” sono sostituite con le seguenti: “
Entro due anni
”.
Art. 15
1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, i gestori
della pubblica fognatura, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane per agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalenti se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e inferiori a diecimila abitanti equivalenti se recapitanti in acque marino costiere, trasmettono alle province competenti un programma, approvato dall' AATO, per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di un cronoprogramma che ne identifichi le risorse necessarie alla realizzazione del programma stesso entro il 31 dicembre 2015, oppure anche successivamente a condizione che ciò non pregiudichi il raggiungimento a tale data degli obiettivi di qualità dei corpi idrici stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs 152/2006.
”.
CAPO V
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 16
1. Dopo l’articolo 20 bis della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
Art. 20 ter - Acque di miniera
1. Il titolare della concessione, anche in ragione dei rischi derivanti da pericoli per l'incolumità delle persone e di sicurezza dei luoghi, ai fini dell'accettazione della rinuncia della concessione mineraria prosegue nella gestione delle acque di miniera; a tal fine predispone uno studio che, tenuto conto della specificità del territorio, contenga:
a) la caratterizzazione delle acque in uscita dalla miniera;
b) la valutazione degli effetti prodotti sull'ecosistema del reticolo idrografico interessato e sulle eventuali falde ad esso connesse;
c) lo studio di fattibilità e relativi interventi per il riutilizzo delle stesse prioritariamente a favore della collettività;
d) l'individuazione degli interventi di bonifica o di riduzione del rischio di possibile ulteriore estensione della contaminazione alle matrici ambientali che, applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, risultassero necessari per ridurre i rischi per la salute umana e la compromissione della qualità dell'ambiente nel suo complesso.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono da considerarsi prioritari rispetto agli interventi di cui al comma 1, lettera d).
3. Lo studio di cui al comma 1, è presentato contestualmente alla presentazione del progetto di chiusura della miniera e comunque non oltre due anni dalla presentazione dell'istanza di rinuncia. In riferimento alle concessioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”), è già stata presentata istanza di rinuncia, lo studio è presentato entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.
4. L'accettazione della rinuncia è subordinata, oltre a quanto previsto dall'articolo 20 bis, comma 2, anche all'approvazione dello studio di cui al comma 1, in sede di conferenza di servizi da parte della provincia nel cui territorio ricade la concessione mineraria e all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, fermo restando quanto stabilito dagli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010.
5. Fino all'approvazione dello studio di cui al comma 1, ovvero fino all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, ovvero fino alla realizzazione delle diverse attività indicate negli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010, il titolare della concessione prosegue nell'immissione delle acque di miniera nel reticolo idrico superficiale attuando apposito monitoraggio delle matrici ambientali interessate.
6. Le acque di miniera, in assenza di titolare di concessione o dopo accettazione della rinuncia, sono destinate prioritariamente al riutilizzo per usi collettivi. Fermo restando quanto stabilito negli accordi procedimentali di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010, fino all’attuazione degli interventi finalizzati al riutilizzo è ammessa la prosecuzione dell'immissione nel reticolo idrico superficiale nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle acque di miniera per le quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010, risulti terminata l'attività di estrazione dei minerali ma la concessione non sia ancora cessata per cause diverse dalla rinuncia.
”.
CAPO VI
Norme finali
Art. 17
Norma finanziaria
1. Per l’anno 2010, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 commi 1 e 6 si fa fronte con le risorse di cui all’unità previsionale di base (UPB) 425 “Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2010.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 18
Durata della legge
1. Gli articoli 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.