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Legge regionale 3 marzo 2010, n. 28

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c) e l’articolo 44 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;


Considerato quanto segue:


1. Sono presenti in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti, che non risultano ancora sottoposti a trattamento secondario o per cui detto trattamento non risulta correttamente dimensionato;


2. Il mancato adeguamento degli impianti di depurazione o il mancato collettamento delle acque reflue urbane ad impianti di depurazione determina, in alcuni casi, il superamento dei valori limite di emissione previsti dall’allegato 5 alla Sito esternoparte III del d.lgs.152/2006 ;


3. Il superamento dei valori limite indicati al punto 2, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, e, ove tale situazione si protragga nel tempo, determina condizioni di non autorizzabilità degli scarichi interessati;


4. È necessario prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi, assicurando la vivibilità dei centri abitati interessati;


5. La competenza relativa alla redazione ed approvazione del programma degli interventi del servizio idrico integrato, tra cui sono da annoverare gli impianti di depurazione, appartiene alle autorità di ambito territoriale (AATO), mentre la realizzazione degli stessi compete al gestore, secondo quanto previsto nella convenzione da questo stipulata con l’AATO di riferimento ai sensi dell’Sito esternoarticolo 151 del d.lgs. 152/2006 ;


6. È necessario che le AATO procedano con la massima tempestività all’approvazione di un piano stralcio del piano d’ambito, al fine di assicurare la più celere realizzazione di tutti gli interventi indifferibili ed urgenti, necessari per l’adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane con priorità per le situazioni a più alta criticità sanitaria e di igiene pubblica;


7. Gli interventi di cui al punto 6, devono essere programmati tenendo conto della necessità di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’Sito esternoarticolo 121 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di gestione di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dall'Sito esternoarticolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13 , oltre che l’obiettivo di cui all’Sito esternoarticolo 106, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e a tal fine si assegnano alle AATO termini precisi per effettuare le opportune verifiche ed eventualmente integrare i piani stralcio con l’inserimento degli ulteriori interventi necessari;


8. È necessario porre in essere tutte le possibili azioni per assicurare la realizzazione degli interventi contenuti nei piani stralcio, prevedendo in particolare:


a) l’attribuzione alla Giunta regionale di poteri di vigilanza sulla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché di impulso e coordinamento dei soggetti interessati alla realizzazione degli stessi;


b) l’attribuzione alla Giunta regionale di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione, nei tempi stabiliti, dei piano stralcio da parte delle AATO;


c) la nomina di un commissario ad acta per la sostituzione degli organi inadempienti delle AATO, in caso di mancato espletamento, nei tempi stabiliti, degli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi.


9. Data la straordinarietà della situazione ed in considerazione del fatto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione in tempi celeri degli interventi di cui si tratta, non risultano disponibili attraverso il solo gettito tariffario, si rende necessario un concorso finanziario aggiuntivo della Regione da escludere dal computo della tariffa;


10. Occorre prevedere che le province, enti competenti al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di cui si tratta ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 , possano rilasciare autorizzazioni provvisorie, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle acque reflue urbane, in considerazione del fatto che la chiusura degli scarichi può determinare situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica;


11. Al fine di garantire la tempestiva esecuzione degli interventi contenuti nei piani stralcio, la presente legge contiene disposizioni acceleratorie, anche in deroga alle procedure ordinarie, che pongono, tra l’altro, in capo all’ AATO, le competenze relative all’approvazione dei progetti degli interventi e quelle espropriative;


12. Per le finalità indicate al punto 11, nei casi in cui la realizzazione dell’intervento richieda una variante agli strumenti della pianificazione territoriale, occorre prevedere una riduzione dei termini per la conclusione dell’accordo di pianificazione di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


13. Per limitare nel tempo gli effetti delle misure straordinarie e derogatorie è necessario individuare un termine di vigenza delle disposizioni contenute nei capi I, II e III;


14. È opportuno prevedere una dilazione dei tempi previsti dalle norme transitorie della l.r. 20/2006 per l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e contaminate e una semplificazione e snellimento dei procedimenti autorizzativi;


15. La presente legge, inoltre, prevede il differimento dei termini previsti dalla l.r. 20/2006 per la predisposizione dei programmi degli interventi relativi, rispettivamente, agli scaricatori di piena ed alle condotte bianche, nonché agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente. Ciò perché si è posta la necessità di rivalutare i termini originariamente previsti in considerazione della complessità tecnica del contenuto dei suddetti programmi ed al fine di renderne coerente la tempistica con quella prevista dai piani stralcio per gli interventi più urgenti;


16. Allo scopo di semplificare e snellire le procedure di approvazione dei programmi di interventi relativi agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente, viene eliminato il parere dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), anche in considerazione del fatto che tale tipo di attività non è più pienamente coerente con il ruolo istituzionale dell’Agenzia, così come risultante dalla legge regionale 22 gennaio 2009 n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”). Rimangono invece confermate in capo all’ARPAT le attività di controllo e supporto tecnico scientifico agli enti titolari di funzioni amministrative e autorizzative in materia di scarichi civili e industriali e relativi impianti, come previsto nello schema della carta dei servizi e delle attività di cui all’allegato A alla l.r. 30/2009 ;


17. Sempre con riferimento agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente, si prevede la possibilità che i relativi interventi si concludano anche successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2015, a condizione che tale differimento non pregiudichi, in considerazione della minor rilevanza dello scarico, il raggiungimento dell'obiettivo di qualità del corpo idrico interessato. Peraltro, la possibilità di posticipare l'esecuzione di questi interventi, consente di realizzare economie e liberare risorse nel breve e medio periodo da utilizzare per l'inserimento nei piani stralcio di ulteriori interventi strategici;


18. Si rende infine necessario modificare la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), al fine di inserire un articolo che disciplini, in presenza di un vuoto normativo a livello nazionale, la gestione delle acque di miniera che, a seguito della cessazione dell’attività estrattiva, non risultano assimilabili alle acque reflue industriali;


19. A seguito della cessazione della concessione, le acque di miniera devono essere prioritariamente destinate al riutilizzo, laddove tecnicamente possibile, e a tal fine si prevede che il concessionario sia tenuto ad effettuare, oltre alla caratterizzazione e alla valutazione degli effetti prodotti sul reticolo idrografico interessato, uno studio di fattibilità per il recupero ed il riutilizzo di tali acque;


20. Poiché, per la sicurezza dei siti ove si è svolta l’attività estrattiva è necessario assicurare il deflusso delle acque di miniera, la presente legge prevede che, nelle more dello svolgimento delle indagini di cui al punto 17 e della realizzazione degli interventi preordinati al riutilizzo, tali acque continuino ad essere immesse nel corpo idrico ricettore con il costante monitoraggio delle matrici ambientali interessate;


Si approva la presente legge



Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.