Menù di navigazione

Legge regionale 3 marzo 2010, n. 28

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 17
Norma finanziaria
1. Per l’anno 2010, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 commi 1 e 6 si fa fronte con le risorse di cui all’unità previsionale di base (UPB) 425 “Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2010.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.