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Legge regionale 3 marzo 2010, n. 28

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 16
1. Dopo l’articolo 20 bis della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
Art. 20 ter - Acque di miniera
1. Il titolare della concessione, anche in ragione dei rischi derivanti da pericoli per l'incolumità delle persone e di sicurezza dei luoghi, ai fini dell'accettazione della rinuncia della concessione mineraria prosegue nella gestione delle acque di miniera; a tal fine predispone uno studio che, tenuto conto della specificità del territorio, contenga:
a) la caratterizzazione delle acque in uscita dalla miniera;
b) la valutazione degli effetti prodotti sull'ecosistema del reticolo idrografico interessato e sulle eventuali falde ad esso connesse;
c) lo studio di fattibilità e relativi interventi per il riutilizzo delle stesse prioritariamente a favore della collettività;
d) l'individuazione degli interventi di bonifica o di riduzione del rischio di possibile ulteriore estensione della contaminazione alle matrici ambientali che, applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, risultassero necessari per ridurre i rischi per la salute umana e la compromissione della qualità dell'ambiente nel suo complesso.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono da considerarsi prioritari rispetto agli interventi di cui al comma 1, lettera d).
3. Lo studio di cui al comma 1, è presentato contestualmente alla presentazione del progetto di chiusura della miniera e comunque non oltre due anni dalla presentazione dell'istanza di rinuncia. In riferimento alle concessioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”), è già stata presentata istanza di rinuncia, lo studio è presentato entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.
4. L'accettazione della rinuncia è subordinata, oltre a quanto previsto dall'articolo 20 bis, comma 2, anche all'approvazione dello studio di cui al comma 1, in sede di conferenza di servizi da parte della provincia nel cui territorio ricade la concessione mineraria e all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, fermo restando quanto stabilito dagli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010.
5. Fino all'approvazione dello studio di cui al comma 1, ovvero fino all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, ovvero fino alla realizzazione delle diverse attività indicate negli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010, il titolare della concessione prosegue nell'immissione delle acque di miniera nel reticolo idrico superficiale attuando apposito monitoraggio delle matrici ambientali interessate.
6. Le acque di miniera, in assenza di titolare di concessione o dopo accettazione della rinuncia, sono destinate prioritariamente al riutilizzo per usi collettivi. Fermo restando quanto stabilito negli accordi procedimentali di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010, fino all’attuazione degli interventi finalizzati al riutilizzo è ammessa la prosecuzione dell'immissione nel reticolo idrico superficiale nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle acque di miniera per le quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010, risulti terminata l'attività di estrazione dei minerali ma la concessione non sia ancora cessata per cause diverse dalla rinuncia.
”.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.