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Legge regionale 3 marzo 2010, n. 28

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 15
1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, i gestori
della pubblica fognatura, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane per agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalenti se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e inferiori a diecimila abitanti equivalenti se recapitanti in acque marino costiere, trasmettono alle province competenti un programma, approvato dall' AATO, per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di un cronoprogramma che ne identifichi le risorse necessarie alla realizzazione del programma stesso entro il 31 dicembre 2015, oppure anche successivamente a condizione che ciò non pregiudichi il raggiungimento a tale data degli obiettivi di qualità dei corpi idrici stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs 152/2006.
”.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articoli abrogati dall'art. 18 di questa stessa legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.