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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 9
- Trattamento economico
1. Al garante è attribuita un indennità di funzione pari al 70 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento (2)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 18.

di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (2)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 18.

(Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).(1)

Si veda anche l’articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.

2. Al garante spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del garante.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.