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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 5
- Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità
1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente;
b) qualificata e comprovata esperienza professionale nell’ambito delle materie e delle funzioni di cui alla presente legge .
2. Non possono essere nominati i membri del Parlamento e del Governo, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali.
3. Al garante si applicano, altresì, le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), nonché le situazioni di conflitto di interesse previste dall’articolo 12 della medesima l.r. 5/2008 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.