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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 4
- Rapporti con altri organismi di garanzia
1. Le funzioni e le attività di cui agli articoli 2 e 3, sono esercitate, nei confronti dei minori, in via esclusiva dal garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale.
2. Il garante, il Difensore civico regionale e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nell’ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.