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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 3
- Attività di tutela
1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il garante può:
a) stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività in sinergia con i soggetti territoriali e con i servizi sociali e nel pieno rispetto delle competenze attribuite;
b) stabilire intese ed accordi con gli ordini professionali e gli organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
c) intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
d) attivare le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie.
2. E’ compito del garante promuovere la disponibilità fra i cittadini idonei ad assumere la funzione di tutela e di curatela dei minori, anche mediante la progettazione e l’organizzazione di idonei corsi ed iniziative di formazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.