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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 13
- Norma finanziaria
1. Agli oneri fnanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio 2010 in euro 150.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2010 del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.