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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 12
- Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, il garante organizza, ogni due anni, una conferenza regionale sull’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con la struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali e con gli enti locali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.