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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 11
- Relazione annuale
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il garante presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati raggiunti.
2. La relazione è corredata da osservazioni e da eventuali proposte di atti normative ed amministrativi per la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Toscana.
3. Nei casi di particolare importanza ed urgenza il garante può inviare relazioni al Consiglio regionale, alla Giunta regionale o chiedere di riferire al Consiglio stesso.
4. Della relazione annuale è disposta la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e viene data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.