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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 10
- Sede e organizzazione
1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. All’assegnazione del personale nell’ambito della dotazione organica del Consiglio, nonché alla fornitura dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio del garante, provvede l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il garante stesso.
3. Gli oneri relativi all’attività per il garante sono imputati sul bilancio del Consiglio regionale e determinati annualmente sulla base di un programma delle attività trasmesso dal garante all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
4. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del garante.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.