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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010

Art. 1
- Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dell’articolo 4, comma 1), lettera d), dello Statuto della Regione Toscana in merito ai diritti ed alle opportunità per tutti i minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e dalla convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante.
2. Il garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.