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Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

Art. 5
- Elenco e rete dei poderi sociali
1. E’ istituito l’elenco dei poderi sociali, nel quale sono iscritti i poderi sociali operanti in Toscana. L’elenco è tenuto presso la competente struttura della Giunta regionale (2)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 86.

ed è aggiornato annualmente.
2. Con deliberazione del Consiglio regionale, previa proposta della Giunta regionale, sono stabiliti i requisiti e le procedure per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco dei poderi sociali. (3)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 86.

3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale dei poderi sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove, in collaborazione con l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dai poderi sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

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La presente legge sarà abrogata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 , alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.