Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (4)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 5
- Elenco e rete dei poderi sociali
1. E’ istituito l’elenco dei poderi sociali, nel quale sono iscritti i poderi sociali operanti in Toscana. L’elenco è tenuto presso la competente struttura della Giunta regionale (2) ed è aggiornato annualmente.
2. Con deliberazione del Consiglio regionale, previa proposta della Giunta regionale, sono stabiliti i requisiti e le procedure per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco dei poderi sociali. (3)
3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale dei poderi sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove, in collaborazione con l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dai poderi sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.
Note del Redattore:
La presente legge sarà abrogata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 , alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.