Menù di navigazione

Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 concernente linee di orientamento e modernizzazione dei settori riguardanti l’agricoltura;


Vista la Sito esternolegge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)


Considerato quanto segue:


1. L’agricoltura si configura con sempre maggiore evidenza come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato sia in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo. Il ruolo multifunzionale dell’agricoltura, che comprende anche la caratterizzazione del paesaggio rurale, il mantenimento della biodiversità e il contribuire alla conservazione delle risorse ambientali, è ormai pienamente riconosciuto non solo nel senso comune, ma nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale, a cominciare dalla stessa definizione dell’imprenditore agricolo, introdotta nel nostro Paese con l’Sito esternoarticolo 1 del d.lgs. 228/2001 ;


2. Lo sviluppo di molteplici esperienze diffuse sul territorio nazionale sta mettendo in luce un’ulteriore potenzialità multifunzionale dell’attività agricola, in relazione alla sua capacità di generare, ma anche di ottenere, benefici per e da fasce vulnerabili e/o svantaggiate della popolazione e dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze, comunemente indicate con l’espressione “agricoltura sociale”, affondano le loro radici nella caratterizzazione stessa dell’attività agricola (prima attività dell’uomo, intrinsecità di valori come la famiglia, la solidarietà, il contatto con la natura e con i suoi ritmi) e nella peculiare continuità famiglia-azienda su cui si fonda l’unità produttiva del settore primario per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l’integrazione nell’agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all’offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche;


3. La definizione sintetica di “agricoltura sociale” racchiude pertanto una realtà variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale, con una sperimentazione già presente in altri paesi membri dell’Unione europea, dove risalta in particolare, per diffusione e consolidamento organizzativo, l’esperienza delle ‘green care farms’ olandesi. In Italia il fenomeno si è caratterizzato per una forte presenza di soggetti promotori che provengono dal mondo dell’intervento sociale e dal cosiddetto ‘terzo settore’, con particolare riferimento a quella forma di cooperazione sociale nata per promuovere l’integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla Sito esternolegge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). Va crescendo negli ultimi anni anche l’impegno degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente che in forma associata con operatori del terzo settore, con particolare riferimento all’esperienza delle ‘fattorie didattiche’ che già costituisce in alcune aree un riferimento significativo per le attività di supporto all’educazione promosse dai comuni e dalle istituzioni scolastiche;


4. L’agricoltura sociale si è ad oggi sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo, che appare pertanto necessario costruire a partire dal livello cui è assegnata la competenza esclusiva in agricoltura, quello regionale. La Toscana e Regioni come Lazio, Campania, Veneto, Sardegna, Valle d’Aosta, ha previsto nel piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 opportunità di finanziamenti per enti locali e aziende agricole anche per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale. Fra queste opportunità rientra la misura 311 (diversificazione verso attività non agricole) che ha come beneficiari imprenditori agricoli professionali e finanzia interventi all’interno delle aziende agricole “finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali”. Tali scelte rientrano appieno in quella concezione di sviluppo rurale che è stata efficacemente individuata come “nuovo modello di welfare locale”;


5. In Toscana insiste una rete di realtà, a cominciare dagli istituti carcerari e dai centri di salute mentale, senza contare i molti soggetti operanti nel cosiddetto “terzo settore” e nella cooperazione, che ben si presta alla pratica dell’agricoltura sociale, considerando anche che molti detenuti ed internati provengono proprio dal mondo rurale e che in alcuni casi sono già impegnati in attività agricole all’interno degli istituti;


6. Dall’agricoltura sociale, esercitata attraverso i poderi sociali, potranno determinarsi benefici in termini di sviluppo e di reddito, soprattutto per quelle imprese che presidiano le zone più svantaggiate e marginali e dove più difficile appare trovare manodopera e gestire positivamente il bilancio tra posto del lavoro e ricavo finale.


Si approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge sarà abrogata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 , alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.