Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (4)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 7
- Monitoraggio e valutazione
1. A partire dal secondo anno di attuazione della presente legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni del Consiglio regionale sull’attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportati in particolare:
a) il numero dei poderi sociali iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5;
b) le attività svolte dall’osservatorio di cui all’articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete dei poderi sociali;
c) le misure di sostegno di cui all’articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.
Note del Redattore:
La presente legge sarà abrogata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 , alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.