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Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

Art. 6
- Misure di sostegno
1. La Regione promuove l’utilizzo da parte dei poderi sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito:
a) ai poderi sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti;
b) la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione ai poderi sociali i beni dei rispettivi patrimoni.
2. La Regione si impegna ad individuare e adottare le opportune misure affinché nelle mense gestite dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) e dalle aziende sanitarie, sia promossa la somministrazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai poderi sociali.
3. Nell’ambito delle strategie e degli interventi volti a promuovere la “filiera corta”, la Regione si impegna a favorire la commercializzazione dei prodotti provenienti dai poderi sociali.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

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La presente legge sarà abrogata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 , alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.