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Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

Art. 4
- Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale (1)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 85.

, l'Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, di seguito denominato osservatorio. L’osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) raccogliere i dati sui servizi offerti dai poderi sociali e sugli interventi innovativi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni locali, promuovendo il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi offerti dai poderi sociali;
b) promuovere le azioni di sviluppo nell’ambito dell’agricoltura sociale nonché gli studi e le ricerche.
2. L’osservatorio è costituito entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale secondo le modalità definite, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale, che ne determina anche il numero dei componenti ed il funzionamento.
3. La partecipazione ai lavori dell’osservatorio è gratuita.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 86.

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La presente legge sarà abrogata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 , alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.