Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (4)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 3
- Modalità operative
1. Le attività relative all’agricoltura sociale sono attuate mediante:
a) le politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale dei soggetti svantaggiati di cui al titolo V della l.r. 41/2005 ;
b) gli strumenti di programmazione agricola regionale.
Note del Redattore:
La presente legge sarà abrogata ai sensi dell'art. 13 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 , alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della l.r. 27 aprile 2023, n. 20 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.