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Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 22

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visti gli articoli 4, comma 1, lettera f), 50 e 51 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Considerato quanto segue


1. L’esperienza applicativa della l.r. 5/2008 ha evidenziato alcune criticità che hanno reso parzialmente inattuata la legge stessa sotto alcuni rilevanti profili. Solo in un numero limitato di casi le indicazioni di candidature si sono tradotte in formali proposte di nomine o designazioni da parte dei soggetti titolari di tale competenza.


2. Il correttivo che occorre introdurre è quello di considerare come effettive proposte da esaminare da parte del Presidente della Giunta regionale o da sottoporre all’esame del Consiglio regionale, al pari di quelle presentate dai consiglieri e dai gruppi, anziché come mere “indicazioni” a carattere preliminare, le candidature presentate dai diretti interessati e dagli altri soggetti a ciò legittimati dall’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008 ;


3. Al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni consiliari di nomina entro i termini previsti è opportuno prevedere che gli uffici provvedano a segnalare al presidente della commissione competente l’imminente scadenza del termine di proroga degli organi amministrativi, affinché lo stesso presidente provveda alla necessaria convocazione della commissione per l’esame dell’atto di nomina, prima che si determini, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, il trasferimento della competenza dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio. In ogni caso, anche quest’ultimo, nell’esercizio della sua competenza, è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni della l.r. 5/2008 , in particolare per quanto attiene alle proposte di candidatura ed alla parità di genere.


Si approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.