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Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 22

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

Art. 3
1. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non abbia già provveduto, la struttura di cui all’articolo 6, almeno quindici prima della scadenza del termine di cui al comma 2, segnala tale scadenza al presidente della commissione competente che convoca la commissione in tempo utile, iscrivendo l’atto di nomina all’ordine del giorno della seduta. Qualora la commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, nel rispetto dei limiti e dei vincoli della presente legge.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.