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Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 22

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

Art. 2
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2008
1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituita dalla seguente: “
Avviso di selezione, candidature e proposte di nomina
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 le parole: “
per l’indicazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
per la proposta
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 le parole: “
Le indicazioni di candidature, corredate del curriculum degli studi e delle esperienze professionali,
” sono sostituite dalle seguenti: “
le
proposte di candidature, corredate della documentazione di cui all’articolo 8,
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
4. Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza di norma tra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.
”.
5. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
5. Il Consiglio regionale delibera le nomine e designazioni di propria competenza, oltre che fra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, anche tra quelle proposte:
a) dai presidenti dei gruppi consiliari;
b) da ciascun consigliere;
c) dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto.
”.
6. Al comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008, le parole: “
al comma 5
” sono sostituite dalle seguenti “
ai commi 3 e 5
” ; dopo le parole: “
di controllo contabile
” sono inserite le seguenti: “
e quelle avanzate dalla persona direttamente interessata ai sensi del comma 3, lettera e)
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.