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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 55
- Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
a) legge regionale 7 maggio 1980, n. 44 (Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Fondazione "Orchestra regionale Toscana");
b) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);
c) legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Istituzione Fondazione Toscana Spettacolo);
d) legge regionale 12 marzo 1992, n. 8 (Modifiche alla legge regionale n.75 del 1984 , concernente contributi all’Associazione Teatro regionale Toscano, alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana, alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana ed alla legge regionale n. 47 del 1989 , concernente l’istituzione della Fondazione Toscana Spettacolo);
e) legge regionale 29 luglio 1994, n. 57 (Integrazione alla legge regionale n. 27 del 1987 sulla partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole);
f) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale);
g) legge regionale 21 maggio 1997, n.37 (Integrazione alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 concernente norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale);
h) legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12 (Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale);
i) legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali);
l) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);
m) legge regionale 27 gennaio 2004, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”);
n) articolo 20 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale”, alla legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 “Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale”, alla legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 “Interventi per la promozione di una cultura di pace”, alla legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 “Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale”);
o) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico) ;
p) legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali);
q) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana);
r) articolo 19 e articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l’anno 2006);
s) legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo);
t) articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007);
u) articolo 12 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”);
2. A decorrere dalla data di approvazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
a) legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana);
b) legge regionale 6 maggio 1987, n. 27 (Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole);
c) articolo 2 e articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2008 n. 42 (Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 “Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana”. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 “Costituzione della Mediateca regionale toscana”).
3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme di cui ai commi 1 e 2.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

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Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

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La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
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Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

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Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

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Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.