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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO I
- Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive
Art. 34
- Funzioni della Regione
1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:
a) definisce (56)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 82.

le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall’articolo 35;
b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell’attuazione delle politiche regionali (57)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 82.

di promozione delle attività culturali;
c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli organismi dello spettacolo dal vivo (18)

Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 1.

al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;
d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell’attività (19)

Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 1.

dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
e) individua, con le modalità di cui all’articolo 36, e sostiene gli ulteriori organismi (20)

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 1.

di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;
f) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;
g) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l’innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica e ne promuove l’inserimento nel sistema distributivo regionale;
h) favorisce l’insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;
i) sostiene i festival di alto livello qualitativo, con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale;
l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandone la presenza nell’offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all’articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera i). Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l’acquisto della strumentazione;
m) sostiene le esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano;
n) promuove e sostiene la formazione del pubblico al fine di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull’intero territorio regionale;
o) sostiene le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo.
Art. 35
- Sistema regionale dello spettacolo
1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell’offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e l’incentivazione di reti teatrali.
2. Il sistema regionale dello spettacolo è costituito dagli enti e dagli organismi (21)

Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 2.

di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) i quali cooperano con la Regione per l’attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo in Toscana, secondo le modalità di cui all'articolo 4. (77)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 13.

Art. 36
- Organismi (22)

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 3.

di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
1. La Regione accredita gli organismi (22)

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 3.

di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), che svolgono attività, anche in forma associata, nell'ambito (23)

Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 3.

della promozione e dell’innovazione dello spettacolo dal vivo.
2. L’accreditamento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) sede operativa nella Regione Toscana;
b) qualificata attività culturale realizzata da almeno un triennio;
c) dotazione di strutture e di spazi adeguati allo svolgimento delle attività di spettacolo;
d) struttura organizzativa adeguata in termini professionali;
e) qualificata direzione artistica.
3. I requisiti possono essere conseguiti anche in forma associata attraverso forme di collaborazione territoriale o tematica.
4. Gli organismi (24)

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 3.

di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo che abbiano conseguito l’accreditamento possono presentare i progetti per i contributi di cui all’articolo 39.
5. Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, sono specificati i requisiti di cui al comma 2 e sono previste le modalità e i termini per l’accreditamento.
Art. 37
- Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
1. È istituita la Commissione regionale dello spettacolo dal vivo quale organismo consultivo della Giunta regionale, al fine del perseguimento delle finalità del sistema regionale dello spettacolo di cui all’articolo 35, comma 1.
2. Alla commissione compete la formulazione di proposte e osservazioni per l’elaborazione degli atti di cui all’articolo 4, comma 3 (58)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 83.

in materia di spettacolo e per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dai documenti stessi, con la finalità di assicurare l’integrazione funzionale degli interventi.
3. La Commissione è composta:
a) da quindici esperti nelle discipline dello spettacolo dal vivo;
b) dal responsabile della struttura organizzativa della Regione Toscana competente in materia di spettacolo.
4. La Commissione articola la sua attività in sottocommissioni nei settori della prosa, della danza e della musica, compresa la musica popolare contemporanea.
5. La Commissione è nominata con le procedure di cui alla l.r. 5/2008 .
6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.
7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.
8. I requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 53.
Art. 38
- Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
1. La Regione promuove e sostiene la produzione e la diffusione del cinema di qualità in Toscana, sostiene le sale d’essai e promuove la formazione del pubblico alla fruizione critica e consapevole del cinema e delle produzioni multimediali.
2. La Regione sostiene le sale cinematografiche singole e associate, che costituiscono strumenti per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio e la qualificazione culturale della loro programmazione (59)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 84.

.
3. La Regione sostiene inoltre i festival del cinema di elevato livello culturale, che concorrono ad assicurare la promozione del cinema di qualità, il pluralismo delle proposte culturali e la formazione del pubblico.
Art. 39
- Forme del sostegno regionale
1. Il sostegno finanziario (60)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 85.

della Regione si attua mediante:
a) il concorso alle spese per l’attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nell’attuazione delle politiche regionali (61)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 85.

di promozione delle attività culturali;
b) il concorso alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità, nonché gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale; (25)

Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 4.

c) il concorso alle spese per l’attività (26)

Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 4.

dei teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
d) il concorso alle spese per l’attività della Fondazione Rete Toscana Classica;
e) il concorso alle spese per l’attività dell’Associazione Siena Jazz .
2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi: (62)

Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 85.

a) per progetti degli organismi (27)

Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 4.

di rilevanza regionale di cui all’articolo 36;
b) per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) per progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all’articolo 38, commi 1 e 2 e per la formazione del pubblico;
d) per progetti di realizzazione di festival;
e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare.
e bis) per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale. (28)

Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 4.

3. L’ammontare dei contributi per le specifiche attività è determinato, in coerenza col DEFR, dalle delibere attuative di cui all’articolo 4, comma 3. (63)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 85.

Art. 40
- Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all’articolo 39, comma 2, sono i seguenti:
a) erogazione dei contributi sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
b) svolgimento per almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione;
c) per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile presso un teatro o altro spazio destinato ad uso teatrale avente sede nel territorio regionale, con il quale svolgono attività di collaborazione, che sottoscrive la relativa certificazione.
2. I requisiti specifici sono determinati dal regolamento di cui all’articolo 53.
3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all’articolo 39, comma 2, lettere (29)

Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 5.

b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.(13)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 40.

4. La composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui al comma 3, sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 53.
Art. 41
- Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
1. E' istituito un fondo di anticipazione destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c) e d).
2. L'importo dell'anticipazione non può superare il 90 per cento del contributo statale previsto e non può inoltre superare l'importo del contributo regionale assegnato ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per la valutazione delle richieste di anticipazione e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.
4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo del 31 dicembre dell’anno in cui l’anticipazione è concessa. (46)

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 3.

Art. 42
- Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana e di valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione, la Regione Toscana concorre al finanziamento delle attività delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo, già costituite su iniziativa della stessa Regione.
2. Le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’esercizio, il proprio programma di attività per l’anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi del PRS (64)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 86.

, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo, nonché l’indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana, che partecipano alle Fondazioni.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale il bilancio di esercizio unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione. La documentazione è corredata dai dati consuntivi del monitoraggio relativo alla fruizione delle attività proposte da parte del pubblico, articolata per le singole sedi di intervento.
4. L’ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3 (64)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 86.

, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione. (39)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 40.

Art. 43
- Fondazione Maggio Musicale Fiorentino (30)

Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73, art. 6.

e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
1. La Regione sostiene l’attività della Fondazione Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino, di cui è socia ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato).
3. La Regione sostiene inoltre l’Orchestra Camerata Strumentale di Prato riconoscendone, oltre all’indubbio valore artistico, un alto valore formativo per giovani strumentisti che hanno ricevuto opportunità di alta qualificazione nella disciplina dell’orchestra attraverso l’acquisizione di un ampio repertorio che va dal barocco alla musica contemporanea, e valutando l’importanza dell’attività di promozione della cultura musicale che la Camerata svolge nelle scuole.
4. La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, eroga alle fondazioni di cui ai commi 1 e 3 (65)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 87.

, contributi finanziari il cui importo è determinato, sulla base del programma di attività presentato, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3 (65)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 87.

. (40)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 41.

Art. 44
Abrogato.
Art. 44 bis
Abrogato.
Art. 44 ter
Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana (79)

Articolo abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12.

Abrogato.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

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Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

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La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
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Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

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Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

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Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.