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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO II
- Musei ed ecomusei
Art. 15
- Funzioni della Regione
1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale della Toscana la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, sostiene, indirizza e coordina l’istituzione e lo sviluppo della rete regionale dei musei e degli ecomusei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:
a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell’offerta museale in Toscana tramite l’innovazione gestionale, l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l’innovazione dei linguaggi museali;
b) promuovere e sostenere la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio;
c) promuovere e sostenere la formazione professionale del personale dei musei e degli ecomusei;
d) promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei musei;
e) promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei o presenti nel territorio;
f) individuare i musei e gli ecomusei di rilievo regionale e predisporre specifiche misure di sostegno al loro sviluppo;
g) promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, anche attraverso i sistemi museali di cui all' articolo 17, per la migliore organizzazione dell’offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;
h) gestire i musei di sua proprietà o comunque detenuti, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );
i) promuovere l’uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
Art. 16
- Ecomuseo
1. Ai fini della presente legge è definito ecomuseo l’istituto culturale, pubblico o privato, senza scopo di lucro che, ai fini dello sviluppo culturale ed educativo locale, assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.
Art. 17
- Sistemi museali
1. I sistemi museali sono strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di professionalità, ovvero per il conseguimento, attraverso la cooperazione finanziaria, organizzativa e gestionale, dei requisiti richiesti per il riconoscimento regionale di cui all’articolo 20.
2. Il sistema museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l’attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l’intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.
3. I sistemi museali sono costituiti con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi.(82)

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 2.

4. I requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 53,in coerenza con la vigente normativa statale.(83)

Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 2.

Art. 18
- Attività dei musei
1. Le attività fondamentali dei musei sono:
a) la gestione, conservazione e sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;
b) il contributo all’inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;
c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l’esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;
d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le Università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.
Art. 19
- Attività degli ecomusei
1. Le attività fondamentali degli ecomusei sono:
a) la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, anche attraverso la conservazione di edifici secondo i criteri dell’edilizia tradizionale, nonché attraverso il recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionali che testimonino le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative e alimentari, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive e i prodotti stessi;
b) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico- educative relative alla storia e alle tradizioni locali;
c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi correlati all’offerta turistica ed alla valorizzazione delle produzioni locali;
d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione e conoscenza ed alla promozione della loro trasmissione.
2. Ai fini del coordinamento delle attività di valorizzazione ambientale che insistono su un determinato territorio, la Giunta regionale promuove accordi con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero per i beni e le attività culturali, con gli enti di gestione di aree protette, con le province e i comuni interessati, nonché con soggetti privati.
Art. 20
- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 53, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti per la verifica del rispetto degli standard minimi e per l’individuazione di obiettivi per il miglioramento:
a) organizzazione;
b) collezioni;
c) comunicazione e rapporti con il territorio.(84)

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 78, art. 3.

Art. 21
- Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
1. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, costituisce il presupposto per l’ottenimento del riconoscimento di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.
2. L’istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente titolare del museo ed ecomuseo ed è presentata al dirigente del settore regionale competente, anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). All’istanza è allegata la documentazione, indicata nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, che è idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il procedimento di riconoscimento si conclude con un decreto dirigenziale di accoglimento ovvero di diniego dell’istanza entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa.
4. Il termine di cui al comma 3, può essere sospeso per una sola volta per un termine massimo di trenta giorni qualora sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa.
5. Il settore regionale competente verifica con periodicità triennale la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 20, assegnando al legale rappresentante dell’ente titolare del museo ed ecomuseo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Decorso inutilmente tale termine, il settore regionale competente provvede alla revoca del riconoscimento.
Art. 22
- Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
1. E’ istituita la Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei, di seguito denominata Commissione. Essa emana un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.
2. La Commissione è composta da cinque esperti in museografia, museologia ed organizzazione museale, ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi della Regione).
3. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.
4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.
5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53.
Art. 23
- Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
1. Gli enti titolari dei musei ed ecomusei sono tenuti a provvedere alla catalogazione dei beni a qualunque titolo detenuti e a collaborare con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione per la catalogazione degli altri beni presenti nel territorio di riferimento, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 42/2004 .
2. Le schede redatte confluiscono nel catalogo dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) del Ministero per i beni e le attività culturali, e nel sistema informativo di cui all'articolo 9.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

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Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

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La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
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Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

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Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

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Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.