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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO III
- Promozione della cultura contemporanea
Art. 48
- Funzioni della Regione
1. La Regione promuove l’innovazione culturale e la fruizione dei linguaggi culturali della contemporaneità, attraverso il sostegno alle attività riconosciute di elevata qualità dalla comunità scientifica.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate alla fruizione delle arti visive contemporanee, assicurando il pluralismo dell’offerta culturale e la formazione del pubblico;
b) promozione della cooperazione e coordinamento delle attività degli istituti, pubblici e privati, che operano nel settore per la costruzione di un sistema regionale dell’arte contemporanea da svilupparsi in un quadro progettuale unitario con l’obiettivo di interagire con il complessivo sistema toscano della cultura e con le reti nazionali e internazionali; a tale fine individua nel Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato il soggetto preposto al coordinamento del sistema;
c) promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale, con particolare riguardo agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea;
d) promozione del dibattito culturale contemporaneo, ivi incluso quello relativo alla storia culturale della Toscana, al fine di garantire il pluralismo e il diritto di manifestazione del pensiero alle espressioni culturali non sostenute dal mercato dei consumi culturali, anche attraverso il sostegno a iniziative editoriali e all’editoria piccola, media e periodica toscana di ambito culturale.
3. Il sostegno alla piccola, media e periodica editoria toscana si realizza, in particolare, mediante le seguenti azioni:
a) l’istituzione dell’elenco regionale delle riviste toscane di cultura, al quale potranno essere iscritte le riviste di cultura in possesso dei requisiti che saranno individuati con il regolamento di cui all’articolo 53;
b) la promozione della conoscenza delle riviste toscane di cultura iscritte nell’elenco regionale e delle loro produzioni editoriali attraverso gli esistenti canali informativi all’interno dei vari strumenti di comunicazione istituzionale;
c) la promozione della conoscenza dei piccoli e medi editori e delle loro produzioni editoriali attraverso la creazione di canali informativi entro i vari strumenti di comunicazione istituzionale;
d) la presentazione di pubblicazioni, incontri con gli autori, convegni e conferenze, cui la Regione provvede assicurando il coordinamento con gli enti e le istituzioni locali e scolastiche;
e) l’attività di intermediazione con gli enti locali, consorzi, aziende pubbliche e private, associazioni, al fine di favorire la conclusione di accordi, convenzioni tra i piccoli e medi editori ed i canali della distribuzione;
f) la realizzazione di una banca dati dei piccoli e medi editori, anche avvalendosi della collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
g) la diffusione della fruizione dei prodotti editoriali e delle riviste di cultura attraverso i sistemi bibliotecari presenti nella Regione;
h) la partecipazione dei piccoli e medi editori e delle riviste di cultura alle fiere del libro, nazionali e internazionali, avvalendosi delle proprie strutture, di APET-Toscana Promozione e della Fondazione Sistema Toscana;
i) la previsione di contributi straordinari per progetti relativi all’innovazione multimediale al fine di un’ampia diffusione dei contenuti culturali.
4. Gli interventi di cui al capo III in materia di promozione della cultura contemporanea sono individuati dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con gli indirizzi e le tipologie di intervento definite dal PRS. (68)

Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

4 bis. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono individuati dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3. (78)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.


Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

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Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

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La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
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Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

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Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

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Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.