Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 36
- Organismi (22) di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
1. La Regione accredita gli organismi (22) di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), che svolgono attività, anche in forma associata, nell'ambito (23) della promozione e dell’innovazione dello spettacolo dal vivo.
2. L’accreditamento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) sede operativa nella Regione Toscana;
b) qualificata attività culturale realizzata da almeno un triennio;
c) dotazione di strutture e di spazi adeguati allo svolgimento delle attività di spettacolo;
d) struttura organizzativa adeguata in termini professionali;
e) qualificata direzione artistica.
3. I requisiti possono essere conseguiti anche in forma associata attraverso forme di collaborazione territoriale o tematica.
4. Gli organismi (24) di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo che abbiano conseguito l’accreditamento possono presentare i progetti per i contributi di cui all’articolo 39.
5. Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, sono specificati i requisiti di cui al comma 2 e sono previste le modalità e i termini per l’accreditamento.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.