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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 16

Accertamento delle cause di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 126 della Costituzione ;


Visti gli articoli 33 e 13, comma 2, dello Statuto regionale;


Considerato quanto segue:


1. I casi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale, regolati dall’Sito esternoarticolo 126 della Costituzione sono: sfiducia, rimozione, dimissioni volontarie, dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale, morte e impedimento permanente;


2. Lo Statuto regionale, all’articolo 33, disciplina compiutamente i casi di cessazione a seguito di sfiducia e di dimissioni, mentre le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali sono di per sé un fatto concludente e la rimozione è operata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’Sito esternoarticolo 126 della Costituzione ;


3. La disposizione del comma 5 del citato articolo 33 dello Statuto, per la quale le altre cause di cessazione del Presidente della Giunta regionale sono accertate dal Consiglio regionale, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, è da considerarsi riferita necessariamente solo alla cessazione per causa di impedimento permanente o di morte;


4. La legge regionale prevista dallo Statuto, deve limitarsi quindi a disciplinare, tra le cause di cessazione del Presidente della Giunta regionale, solo i casi di impedimento permanente e di morte, perché sono le sole cause di cessazione previste dalla Costituzione ad essere prive di una disciplina attuativa, mentre le altre cause di cessazione sono già sufficientemente disciplinate;


5. Nel caso di morte del Presidente della Giunta regionale, trattandosi di un evento non suscettibile di valutazione, la legge deve limitarsi a prevedere le procedure di dichiarazione e di presa d’atto dell’evento stesso e degli effetti istituzionali, legalmente obbligati, che ne conseguono;


6. Nel caso di impedimento permanente, invece, trattandosi di evento che richiede una specifica valutazione, occorre definire una procedura che consenta al Consiglio regionale di compiere tale valutazione sulla base di un oggettivo accertamento tecnico, da effettuarsi ad opera di esperti qualificati;


7. Il carattere permanente dell’impedimento è da ritenersi riferito al tempo mancante alla naturale scadenza della carica e, per il suo riscontro, i necessari accertamenti medici sono da considerarsi obbligatori in quanto attuativi della richiamata disposizione costituzionale;


8. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, dello Statuto la cessazione del Presidente della Giunta regionale deve essere dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale;


9. Ai sensi dell’articolo articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, presieduta dal Vicepresidente della Giunta regionale, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente fino alla seduta del nuovo Consiglio regionale e fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.


Si approva la presente legge


Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina le modalità di accertamento delle cause di cessazione anticipata del Presidente della Giunta regionale dalla carica per causa di impedimento permanente o di morte, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 126 della Costituzione e degli articoli 33, comma 5, e 13, comma 2, dello Statuto regionale.
Art. 2
- Cessazione per causa di impedimento permanente
1. L’impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale a svolgere le proprie funzioni per tutto il tempo mancante alla naturale scadenza della carica, è accertato dal Consiglio regionale sulla base di una previa valutazione medica.
2. Il Vicepresidente della Giunta regionale, qualora ritenga che si siano determinate le condizioni di impedimento di cui al comma 1, informa il Presidente del Consiglio regionale che provvede alla convocazione del Consiglio stesso entro dieci giorni.
3. Il Consiglio regionale nomina, con voto limitato a due, una commissione tecnica di tre professionisti, esterni al Consiglio stesso e di comprovata esperienza medico professionale nel campo oggetto di indagine, incaricata di verificare la sussistenza dell’impedimento permanente.
4. La commissione, effettuati gli accertamenti necessari, comunica le sue motivate conclusioni al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina. La commissione, qualora reputi necessario procedere ad accertamenti che richiedono un maggiore periodo, può chiedere al Presidente del Consiglio regionale, che decide in merito, una proroga del termine non superiore a trenta giorni.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della commissione tecnica, convoca il Consiglio regionale per valutare le conclusioni della stessa commissione tecnica ed assumere le conseguenti decisioni.
6. Nel caso di accertamento dell’impedimento permanente, il Presidente del Consiglio regionale dichiara davanti al Consiglio regionale la cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.
7. Il Consiglio regionale prende atto della dichiarazione e delle conseguenti dimissioni della Giunta regionale nonché del proprio scioglimento, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 126, terzo comma, della Costituzione e per gli effetti dell’articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto regionale.
Art. 3
- Cessazione per causa di morte
1. Il Presidente del Consiglio regionale, avuta notizia della morte del Presidente della Giunta regionale, convoca immediatamente il Consiglio regionale per dichiarare davanti ad esso l’avvenuta cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Consiglio regionale prende atto della dichiarazione e delle conseguenti dimissioni della Giunta regionale, nonché del proprio scioglimento, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 126, terzo comma, della Costituzione e per gli effetti dell’articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.