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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 16

Accertamento delle cause di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 126 della Costituzione ;


Visti gli articoli 33 e 13, comma 2, dello Statuto regionale;


Considerato quanto segue:


1. I casi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale, regolati dall’Sito esternoarticolo 126 della Costituzione sono: sfiducia, rimozione, dimissioni volontarie, dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale, morte e impedimento permanente;


2. Lo Statuto regionale, all’articolo 33, disciplina compiutamente i casi di cessazione a seguito di sfiducia e di dimissioni, mentre le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali sono di per sé un fatto concludente e la rimozione è operata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’Sito esternoarticolo 126 della Costituzione ;


3. La disposizione del comma 5 del citato articolo 33 dello Statuto, per la quale le altre cause di cessazione del Presidente della Giunta regionale sono accertate dal Consiglio regionale, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, è da considerarsi riferita necessariamente solo alla cessazione per causa di impedimento permanente o di morte;


4. La legge regionale prevista dallo Statuto, deve limitarsi quindi a disciplinare, tra le cause di cessazione del Presidente della Giunta regionale, solo i casi di impedimento permanente e di morte, perché sono le sole cause di cessazione previste dalla Costituzione ad essere prive di una disciplina attuativa, mentre le altre cause di cessazione sono già sufficientemente disciplinate;


5. Nel caso di morte del Presidente della Giunta regionale, trattandosi di un evento non suscettibile di valutazione, la legge deve limitarsi a prevedere le procedure di dichiarazione e di presa d’atto dell’evento stesso e degli effetti istituzionali, legalmente obbligati, che ne conseguono;


6. Nel caso di impedimento permanente, invece, trattandosi di evento che richiede una specifica valutazione, occorre definire una procedura che consenta al Consiglio regionale di compiere tale valutazione sulla base di un oggettivo accertamento tecnico, da effettuarsi ad opera di esperti qualificati;


7. Il carattere permanente dell’impedimento è da ritenersi riferito al tempo mancante alla naturale scadenza della carica e, per il suo riscontro, i necessari accertamenti medici sono da considerarsi obbligatori in quanto attuativi della richiamata disposizione costituzionale;


8. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, dello Statuto la cessazione del Presidente della Giunta regionale deve essere dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale;


9. Ai sensi dell’articolo articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, presieduta dal Vicepresidente della Giunta regionale, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente fino alla seduta del nuovo Consiglio regionale e fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.


Si approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.