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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 16

Accertamento delle cause di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 2
- Cessazione per causa di impedimento permanente
1. L’impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale a svolgere le proprie funzioni per tutto il tempo mancante alla naturale scadenza della carica, è accertato dal Consiglio regionale sulla base di una previa valutazione medica.
2. Il Vicepresidente della Giunta regionale, qualora ritenga che si siano determinate le condizioni di impedimento di cui al comma 1, informa il Presidente del Consiglio regionale che provvede alla convocazione del Consiglio stesso entro dieci giorni.
3. Il Consiglio regionale nomina, con voto limitato a due, una commissione tecnica di tre professionisti, esterni al Consiglio stesso e di comprovata esperienza medico professionale nel campo oggetto di indagine, incaricata di verificare la sussistenza dell’impedimento permanente.
4. La commissione, effettuati gli accertamenti necessari, comunica le sue motivate conclusioni al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina. La commissione, qualora reputi necessario procedere ad accertamenti che richiedono un maggiore periodo, può chiedere al Presidente del Consiglio regionale, che decide in merito, una proroga del termine non superiore a trenta giorni.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della commissione tecnica, convoca il Consiglio regionale per valutare le conclusioni della stessa commissione tecnica ed assumere le conseguenti decisioni.
6. Nel caso di accertamento dell’impedimento permanente, il Presidente del Consiglio regionale dichiara davanti al Consiglio regionale la cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.
7. Il Consiglio regionale prende atto della dichiarazione e delle conseguenti dimissioni della Giunta regionale nonché del proprio scioglimento, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 126, terzo comma, della Costituzione e per gli effetti dell’articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.