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Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 6
- Marchio del Consiglio regionale
1. Al fine di contraddistinguere le proprie iniziative di informazione, comunicazione, promozione e culturali, il Consiglio regionale può utilizzare come marchio lo stemma della Regione riprodotto in abbinamento alla dizione “Consiglio regionale”, come definito dall’articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione) e dalle relative disposizioni attuative di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 e alla deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21.
2. L’Ufficio di presidenza può autorizzare la presentazione della domanda per la concessione, sul marchio del Consiglio regionale, del brevetto di marchio nazionale ed internazionale ai sensi della normativa vigente.
3. Il marchio può essere ceduto in uso, a fronte di un corrispettivo in denaro a favore del Consiglio regionale, con contratto che ne determina le modalità di utilizzazione da parte dei soggetti terzi mediante la riproduzione su merci o servizi da questi forniti. Le predette modalità di utilizzo del marchio devono presentare carattere consono alla natura istituzionale del Consiglio regionale.
4. Le cessioni del marchio (1)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 24.

possono essere a titolo gratuito qualora si riferiscano ad attività o iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato, riconosciute dall’Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale. In tali casi le modalità di utilizzo del marchio sono definite dalla competente struttura del Consiglio regionale anche attraverso convenzione con il soggetto interessato. (2)

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 24.

5. I proventi derivanti dai contratti di cessione di marchio affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.