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Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010





PREAMBOLO


Visto l’articolo 28 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 2 maggio 1985, n. 43 (Partecipazione di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana);


Vista la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 (Disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni n. 10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993);


Considerato quanto segue


1. La l.r. 4/2008 prevede tra le entrate del bilancio del Consiglio regionale i corrispettivi della compartecipazione di soggetti pubblici e privati ad attività svolte dal Consiglio stesso;


2. I proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, compresi nella tipologia di entrate sopra indicata, costituiscono uno strumento di innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzazione di maggiori economie;


3. Le modalità di scelta degli sponsor devono essere disciplinate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;


4. Devono essere definiti alcuni principi idonei ad escludere il configurasi di un conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;


5. Attualmente l’unico marchio regionale adottato è riferito all’ente Regione nel suo complesso e la sua titolarità, gestione e utilizzazione è di competenza della Giunta regionale e delle sue strutture organizzative;


6. Con la legge sull’autonomia dell’assemblea legislativa è opportuno individuare anche per il Consiglio regionale un proprio marchio che, nel rispetto della normativa vigente, ne contraddistingua la partecipazione ad iniziative realizzate in collaborazione con soggetti terzi e possa essere oggetto di tutela;


Si approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.