Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15
Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
PREAMBOLO
Visto l’articolo 28 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 2 maggio 1985, n. 43 (Partecipazione di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana);
Vista la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 (Disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell’uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni n. 10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993);
Considerato quanto segue
1. La l.r. 4/2008 prevede tra le entrate del bilancio del Consiglio regionale i corrispettivi della compartecipazione di soggetti pubblici e privati ad attività svolte dal Consiglio stesso;
2. I proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, compresi nella tipologia di entrate sopra indicata, costituiscono uno strumento di innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzazione di maggiori economie;
3. Le modalità di scelta degli sponsor devono essere disciplinate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
4. Devono essere definiti alcuni principi idonei ad escludere il configurasi di un conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
5. Attualmente l’unico marchio regionale adottato è riferito all’ente Regione nel suo complesso e la sua titolarità, gestione e utilizzazione è di competenza della Giunta regionale e delle sue strutture organizzative;
6. Con la legge sull’autonomia dell’assemblea legislativa è opportuno individuare anche per il Consiglio regionale un proprio marchio che, nel rispetto della normativa vigente, ne contraddistingua la partecipazione ad iniziative realizzate in collaborazione con soggetti terzi e possa essere oggetto di tutela;
Si approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.