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Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

CAPO I
- Le sponsorizzazioni
Art. 1
- Oggetto e definizioni
1. Al fine di favorire lo svolgimento delle proprie iniziative culturali, promozionali e di comunicazione, il Consiglio regionale può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per contratto di sponsorizzazione, il contratto mediante il quale il Consiglio regionale offre ad un soggetto pubblico o privato, detto sponsor, la possibilità di pubblicizzare il proprio marchio o ragione sociale in un apposito spazio pubblicitario riservato nelle iniziative del Consiglio regionale a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro o da una fornitura di beni o servizi;
b) per sponsor, il soggetto pubblico o privato che stipula il contratto di sponsorizzazione;
c) per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il supporto per la comunicazione delle informazioni messi a disposizione dal Consiglio regionale per la pubblicità dello sponsor.
Art. 2
- Deliberazione delle sponsorizzazioni
1. Le iniziative per le quali ricercare sponsorizzazioni da attuare vengono individuate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza che può stabilire criteri e modalità per la loro realizzazione.
Art. 3
- Individuazione dello sponsor e casi di esclusione
1. L’individuazione dello sponsor è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, economicità, previa pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito del Consiglio regionale, ferma restando la possibilità di forme di pubblicità più ampie.
2. L’avviso deve contenere gli elementi idonei a consentire la manifestazione di interesse da parte degli eventuali sponsor ed in particolare:
a) l’indicazione dell’oggetto della sponsorizzazione e gli obblighi dello sponsor;
b) la determinazione dello spazio pubblicitario offerto o l’impegno a concordare un piano di sviluppo comunicativo;
c) il corrispettivo della sponsorizzazione, posto a base di contratto;
d) la clausola di esclusiva.
3. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, a parità di condizioni complessivamente offerte, sono preferiti soggetti di diritto pubblico e società a prevalente partecipazione pubblica.
4. Le modalità di associazione del nome e del marchio dello sponsor alle iniziative regionali devono comunque risultare consone alla natura istituzionale del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio regionale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) possa configurasi un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata o il messaggio pubblicitario costituisca pregiudizio o danno alla sua immagine ed alle sue iniziative;
b) lo sponsor abbia controversie giudiziali o stragiudiziali con il Consiglio regionale.
6. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) la propaganda di natura politica, sindacale o ideologica;
b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici o a sfondo sessuale.
Art. 4
- Proventi delle sponsorizzazioni
1. I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale), e destinati al finanziamento delle iniziative oggetto dei contratti stessi.
Art. 5
- Esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte dello sponsor
1. Ai contratti di sponsorizzazione aventi come corrispettivo l’acquisizione o la realizzazione a cura e a spese dello sponsor di lavori, servizi o forniture si applicano le disposizioni dell’Sito esternoarticolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.