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Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 3
- Individuazione dello sponsor e casi di esclusione
1. L’individuazione dello sponsor è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, economicità, previa pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito del Consiglio regionale, ferma restando la possibilità di forme di pubblicità più ampie.
2. L’avviso deve contenere gli elementi idonei a consentire la manifestazione di interesse da parte degli eventuali sponsor ed in particolare:
a) l’indicazione dell’oggetto della sponsorizzazione e gli obblighi dello sponsor;
b) la determinazione dello spazio pubblicitario offerto o l’impegno a concordare un piano di sviluppo comunicativo;
c) il corrispettivo della sponsorizzazione, posto a base di contratto;
d) la clausola di esclusiva.
3. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, a parità di condizioni complessivamente offerte, sono preferiti soggetti di diritto pubblico e società a prevalente partecipazione pubblica.
4. Le modalità di associazione del nome e del marchio dello sponsor alle iniziative regionali devono comunque risultare consone alla natura istituzionale del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio regionale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) possa configurasi un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata o il messaggio pubblicitario costituisca pregiudizio o danno alla sua immagine ed alle sue iniziative;
b) lo sponsor abbia controversie giudiziali o stragiudiziali con il Consiglio regionale.
6. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) la propaganda di natura politica, sindacale o ideologica;
b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici o a sfondo sessuale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.