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Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 12

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010).

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 22 febbraio 2010





PREAMBOLO


Vista la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010);


Vista la Sito esternolegge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) e, in particolare, l’articolo 2, comma 187;


Considerato quanto segue:


1. In base alla l.191/2009 (legge finanziaria 2010), è stata disposta la cessazione del concorso statale al finanziamento delle comunità montane previsto dall’Sito esternoarticolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'Sito esternoarticolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), la cui esatta portata è tuttavia ancora incerta, considerate le previsioni di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 23, della l. 191/2009 e dell’Sito esternoarticolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni);


2. Con la sentenza n. 27 del 25 gennaio 2010, la Corte Costituzionale, relativamente al taglio delle risorse statali alle comunità montane operato con la Sito esternolegge 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), ha confermato il proprio indirizzo, recentemente già ribadito con la sentenza n. 237 del 7 luglio 2009, legittimando e confermando la riduzione dei trasferimenti erariali alle comunità montane;


3. Si rende pertanto necessario confermare il sostegno finanziario già assicurato alle comunità montane nell’anno 2009, prevedendo un ulteriore sostegno finanziario in relazione all’effettiva diminuzione di risorse statali destinate alle comunità montane nonché l’erogazione di contributi alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità Montane). Infatti, le suddette disposizioni statali producono effetti anche sui bilanci delle stesse unioni, quali soggetti subentranti in tutti i rapporti attivi e passivi delle disciolte comunità montane, per effetto dell’Sito esternoarticolo 2 bis del decreto- legge 7 ottobre 2008 n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito dalla Sito esternolegge 4 dicembre 2008 n. 189 , nonché destinatarie di tutti i trasferimenti erariali già erogati alle soppresse comunità montane;


Si approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.