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Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 11

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 3
- Sostituzione dell’allegato B1 della l.r. 10/2010
1. L’allegato B1 alla l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Allegato B1 - Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della
Regione Industria energetica ed estrattiva
a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.
b) Impianti industriali non termici di potenza superiore a 10 MW per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.
c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
d) Impianti industriali sulla terraferma per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva installata superiore a 1 MW.
e) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.
f) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.
g) Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.
Progetti di infrastrutture
h) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.
i) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili.
l) Linee ferroviarie a carattere regionale.
m) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare, comportanti l’immissione nel mare o in ambienti a esso contigui di una quantità complessiva di materiale pari o superiore a 500.000 m3.
n) Casse di espansione o di laminazione con volume d’invaso pari o superiore a un milione di m3.
o) Aeroporti ed aviosuperfici, con esclusione delle elisuperfici finalizzate esclusivamente ad usi di servizio medico di emergenza, di pubblica sicurezza, di difesa nazionale, di protezione civile e antincendi.
p) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
q) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
r) Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale.
Altri progetti
s) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari.
t) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
u) Campi da golf con percorso a 18 buche.
v) Progetti di cui all’Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
z) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A1 o all’Allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato A1).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.