Menù di navigazione

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). (138)

Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 17 febbraio 2010

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella TITOLO I - Disposizioni comuni e principi generali
espandere cartella TITOLO II - La valutazione ambientale strategica
espandere cartella TITOLO III - La valutazione di impatto ambientale
espandere cartella TITOLO IV - La valutazione di incidenza
espandere cartella TITOLO IV bis - L'autorizzazione integrata ambientale
espandere cartella TITOLO IV ter - Autorizzazione unica ambientale
espandere cartella TITOLO V - Disposizioni finali comuni
Allegato 1 - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi.
Allegato 2 - Contenuti del rapporto ambientale.
Allegato A1 - Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione.
Allegato A2 - Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Provincia.
Allegato A3 - Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza del Comune.
Allegato B1 - Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione.
Allegato B2 - Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia.
Allegato B3 - Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune.
Allegato C - Contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA).
Allegato D - Elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Frase così sostituita con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1. Poi il comma è abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 2. Poi il comma è stato così parzialmente modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 23 giugno 2011, n. 24/R , emanato con d.p.g.r. 23 giugno 2011, n. 24/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 209 del 13 luglio 2011 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 102; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 45. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Preambolo così modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 8; poi l'articolo è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26; poi il comma è così sostituito è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 31; poi è sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 12; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 34; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 38; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 40; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 44; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 27. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 45; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 46; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 48; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 49; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 30. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 50; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 51; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 52; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 53; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 62; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 65; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 69, ed ora così sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 138.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 70; poi sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 139; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 71; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 72; poi il comma è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2013, n. 46 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A3 abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera dell'allegato B1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera dell'allegato B3 così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 21; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 34; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 13/R , emanato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 19/R , emanato con d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 16; poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 2 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

269. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

270. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

271. Rubrica così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

272. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

273. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

274. Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.