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Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). (138)

Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 17 febbraio 2010

TITOLO V
Disposizioni finali comuni
CAPO I
Disposizioni per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (125)

Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 67.

Art. 73
Raccordo fra VAS e VIA
1. Al fine di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
2. Nell'ambito della VAS può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui al titolo III sulla VIA. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
3. Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall’autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III.
Art. 73 bis
1. Il procedimento coordinato, finalizzato all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si svolge con le modalità di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006. I titoli abilitativi sono rilasciati sulla base dell’esito favorevole dell’istruttoria di VIA (273)

273. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35, comma 1.

e ne integrano le conclusioni.
2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza recante in allegato la documentazione prevista ai fini VIA e la documentazione prevista ai fini del rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente e indicati in apposito elenco dallo stesso predisposto.
3. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nella forma dell'inchiesta pubblica, con le modalità di cui all'articolo 53.
4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui durante i lavori della conferenza emergano motivi che ostano al rilascio di uno o più dei titoli abilitativi richiesti, l'autorità competente invia al proponente la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990. Ove il proponente, nel termine previsto, non invii le proprie osservazioni l'autorità competente provvede all’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Ove il proponente, nel termine previsto, invii le proprie osservazioni, l'autorità competente provvede alla convocazione di una nuova riunione di conferenza ai fini del loro esame. (274)

274. Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35, comma 2.

5. Nel caso di procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, nell’esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, si esprime in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. I comuni e gli enti parco adottano il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1 secondo le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 73 ter
1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall’articolo 87 della l.r. 30/2015 .
2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.
3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all’articolo 26 , previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento dell’ente, oppure dall’ autorità competente per la valutazione d’incidenza, individuata dall’articolo 87 della l.r. 30/2015 , se non coincidente con l’autorità competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all’articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L’informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell’articolo 28 , danno specifica evidenza anche degli esiti dell’avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.
4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.
Art 73 quater
1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell’ambito di detta procedura, ed è effettuata, secondo le disposizioni di cui alla l.r. 30/2015 , entro i termini stabiliti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate ai sensi degli articoli 45, 45 bis e 45 ter. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza ed i provvedimenti conclusivi contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell’intervento sul sito stesso.
2. La valutazione d’incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell’articolo 45 bis è effettuata dal comune, nell’ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione nonché dell’ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i siti di importanza comunitaria (pSIC) p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla Regione e dall’ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
3. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA di cui all'articolo 45 ter, comma 2, e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco regionale, il parere dell’ente parco regionale di cui al medesimo articolo si estende anche alla connessa valutazione di incidenza.
4. Le modalità d’informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’unicità procedurale di cui al presente articolo.
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 74
Strategia regionale di sviluppo sostenibile
1. Entro un anno dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di aggiornamento della strategia nazionale, il programma regionale di sviluppo (PRS) integra la strategia di sviluppo sostenibile regionale, aggiornandola in rapporto a quella nazionale, indicandone gli obiettivi, la strumentazione, le priorità e le azioni.
2. La strategia di sviluppo sostenibile definisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui alla presente legge; detta strategia, definita coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione del pubblico, assicura uno sviluppo durevole ed equilibrato, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell’occupazione.
3. La Regione promuove l’attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di “Agenda 21 locale”, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
Art. 75
Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (244)

Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 32.

1. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo II, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità di cui all'articolo 7, comma 8, del d.lgs. 152/2006.
2. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo III, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006.
Art. 75 bis
Abrogato.
Art. 76
Disposizioni finanziarie
1. Le entrate di cui all’articolo 47, riferite alla competenza regionale, sono stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e sono iscritte all'unità previsionale di base (UPB) di entrata 322 “Proventi diversi” del bilancio pluriennale 2010 – 2012.
2. Gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni aggiuntive di cui ai titoli II e III della presente legge, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003 n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).
3. Agli oneri di cui al comma precedente, stimati in euro 320.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2010 – 2012.
4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione 2010 e al pluriennale a legislazione vigente 2010 – 2012, annualità 2011 e 2012, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e per cassa e per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione
UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00
In aumento
UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00
UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00
Anno 2011
In diminuzione
UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00
In aumento
UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00
UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00.
Anno 2012
In diminuzione
UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00
In aumento
UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00
UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (131)

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 72.

7. Restano destinate alle finalità di cui alla presente legge le risorse già accertate ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 79/1998 , che viene abrogata dall’articolo 68 della presente legge.
Art. 76 bis
1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui ai titoli IV bis e IV ter, nonché disciplinare con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali.
Art. 77
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Frase così sostituita con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 1 .

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Punto aggiunto con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 1.

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Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 22.

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Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 24.

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Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1. Poi il comma è abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 2. Poi il comma è stato così parzialmente modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Regolamento regionale 23 giugno 2011, n. 24/R , emanato con d.p.g.r. 23 giugno 2011, n. 24/R.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 209 del 13 luglio 2011 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 102; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 45. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 31 .

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Preambolo così modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Lettera abrogata con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 8; poi l'articolo è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Parola sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 18.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 19.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

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Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26; poi il comma è così sostituito è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 29.

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Comma abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 30.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 31; poi è sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 12; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 33.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 34; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 38; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 19.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 40; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 44; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 27. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 22 .

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 45; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 46; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 48; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 49; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 30. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 25 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 50; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 31.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 51; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 52; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 33.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 53; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 59.

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Titolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

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Capo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 61.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 62; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 64.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 65; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 66.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 67.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 69, ed ora così sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 138.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 70; poi sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 139; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 46.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 71; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 72; poi il comma è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 47.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 72.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2013, n. 46 , art. 27.

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Note soppresse.

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Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 23.

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Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 1.

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Note soppresse.

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Titolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Note soppresse.

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Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

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Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

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Allegato A3 abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 64.

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Lettera dell'allegato B1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 65.

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Lettera dell'allegato B3 così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 20.

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Articolo prima inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 21; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 19 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 34; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 27 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 36.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 37.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 41.

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Titolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Allegato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 13/R , emanato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R.

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Regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 19/R , emanato con d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19/R.

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 13.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 16; poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 30 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 4 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10 .

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Lettera inserita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 20 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 34.

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Parola così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 29 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 32 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 2 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 20.

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Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 2.

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Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 1.

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Lettera abrogata con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 2.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 3.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 1.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 2.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 3.

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269. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 31.

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270. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 32.

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271. Rubrica così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33 , comma 1.

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272. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33 , comma 2.

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273. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35 , comma 1.

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274. Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.